Art. 2.
(Contributo statale).

      1. Le aziende pubbliche e private che intendono utilizzare l'immagine di Pinocchio per promuovere il made in Italy all'estero in un contesto di sviluppo e di promozione degli scambi commerciali, possono usufruire di un contributo statale al fine di promuovere l'immagine italiana nel mondo ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
      2. Le modalità e le procedure valutative per la concessione del contributo di cui al comma 1 sulla base di progetti presentati dai soggetti interessati sono stabilite da apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle

 

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finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      3. Le aziende beneficiarie del contributo di cui al comma 1 sono autorizzate altresì all'uso specifico del marchio «Pinocchio di C. Collodi ©&TM» e della relativa immagine ai sensi della normativa vigente in materia di titolarità e uso del marchio registrato.